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Proroga bonus casa under 36

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La Legge di Bilancio 2023 ha confermato anche per l’anno in corso il bonus per l’acquisto della prima casa per giovani under 36.

Le agevolazioni si sostanziano nell’esenzione dall’imposta di registro, ipotecaria e catastale, delle tasse sulle concessioni governative e nell’esenzione dall’imposta sostitutiva per i finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo. Inoltre, è previsto un credito di imposta, nel caso di acquisto imponibile ad Iva, per un ammontare pari all’imposta corrisposta in relazione all’acquisto.


Quali sono i requisiti per ottenere il bonus?


Per avere diritto al bonus prima casa è necessario rispettare alcuni requisiti, alcuni soggettivi, altri relativi alla data del rogito.


  •  Il contratto definitivo di compravendita deve essere stipulato nel corso del periodo agevolativo, dovrà quindi essere sottoscritto tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2023.


  • A livello anagrafico, gli acquirenti per beneficiare delle agevolazioni non devono aver compiuto il trentaseiesimo anno di età nell’anno in cui viene stipulato il rogito.


  • Gli stessi soggetti devono avere un ISEE, indicatore della situazione economica equivalente, non superiore a 40.000 euro.


  • I soggetti devono avere o stabilire la residenza nel Comune in cui si trova l’immobile, entro i 18 mesi successivi all’acquisto.


  • Gli stessi non devono essere titolari, coniuge compreso, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune dove si trova l’immobile da acquistare.


  • I soggetti non devono possedere un altro immobile acquistato con l’agevolazione prima casa o, se si possiede, venderlo entro un anno dalla data del nuovo acquisto.


  • Per quanto riguarda gli immobili che possono permettere l’accesso all’agevolazione, sono ammessi al bonus prima casa under 36 quelli che rientrano nelle seguenti categorie catastali: A/2 A/3 A/4 A/5 A/6 A/ A/11.


Anche le pertinenze possono rientrare nell’agevolazione, a patto che ciascun immobile abbia al massimo una pertinenza per ciascuna delle seguenti categorie catastali: C2/C6/C7.

La pertinenza può essere acquistata anche con atto separato successivo al rogito, a patto che la stipula del secondo contratto di compravendita rientri nel periodo di validità indicato in precedenza.


Nel caso di vendita soggetta a Iva (ad esempio per gli acquisti di nuove costruzioni) ai giovani acquirenti sarà concesso un credito d’imposta di pari importo.

Il credito d’imposta potrà essere poi impiegato in maniere differenti:


  • in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecarie, catastali sulle successioni e donazioni;
  • in detrazione dell’Irpef nella dichiarazione dei redditi;
  • in compensazione di ritenute d’acconto, contributi previdenziali o premi assicurativi contro gli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali.


Decadenza agevolazioni prima casa under 36


Qualora dovessero venire meno i requisiti per accedere alle agevolazioni statali, è previsto il recupero delle imposte dovute, con l’applicazione di eventuali interessi e sanzioni.

In particolare, la decadenza si verifica in caso di:

  • dichiarazione falsa sui requisiti da possedere;
  • mancato trasferimento della residenza entro i termini previsti;
  • alienazione infra quinquennale non seguita dal riacquisto entro l’anno;
  • mancata alienazione della precedente “prima Casa” entro l’anno dall’acquisto della nuova “prima casa”.

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