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APPROFONDIMENTI

Il deposito del prezzo al notaio

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Al momento dell’atto di compravendita, l’acquirente dopo che il notaio ha stipulato il rogito, versa al venditore il saldo del prezzo e ritira le chiavi dell’immobile, entrandone in possesso.


Il notaio, nel più breve tempo possibile, deve trascrivere l’atto nei registri immobiliari, ma questo non avviene in tempo reale, quindi l’acquirente che ha pagato il saldo non è ancora formalmente proprietario.


Qualora, prima della trascrizione, il venditore vendesse ad altri oppure venisse iscritta un’ipoteca o qualsiasi trascrizione pregiudizievole sull’immobile, l’acquirente dovrebbe adire le vie legali per far valere i propri diritti e ottenere il risarcimento per il danno subito.


Dal 2017 la legge prevede che l’acquirente ha la facoltà di consegnare il prezzo della compravendita in deposito al notaio, fino a che l’atto non viene trascritto e l’acquisto si perfezioni, senza alcun gravame.


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Come avviene il deposito?


L’acquirente dovrà consegnare al notaio un assegno circolare o eseguire un bonifico a lui intestato, per l’importo del prezzo della compravendita comprensivo delle imposte dovute, dell’onorario, dei rimborsi delle spese sostenute o di altri oneri se presenti.


Il notaio, come prescritto dalla legge, verserà le somme su un conto dedicato impignorabile e gli interessi eventualmente prodotti spetteranno allo stato.


Dopo aver eseguito la registrazione dell’atto e la successiva trascrizione nei registri immobiliari, previa verifica dell’assenza di formalità pregiudizievoli, il notaio consegnerà il prezzo di vendita al venditore.


In quali casi potrebbe essere utile il deposito del prezzo al notaio?


Oltre a garantire l’acquirente per i rischi che corre dal momento della stipula a quello della trascrizione, il deposito del prezzo potrebbe essere utilizzato anche per garantire le parti nel caso in cui si stabilisca in atto che il pagamento del saldo sia subordinato all’avverarsi di un determinato evento, o all’adempimento di una determinata prestazione.


Potrebbe essere il caso della consegna del bene in tempi successivi all’atto, oppure quello di una vendita soggetta a prelazione, o quello in cui il venditore si impegna ad ultimare le pratiche urbanistiche o a ottenere il certificato di agibilità

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