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EDILIZIA

Segnalazione certificata di agibilità

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La segnalazione certificata di agibilità (ai sensi del D.Lgs n. 222/ 2016) è l’autocertificazione che viene trasmessa al Comune dall’intestatario della pratica tramite lo sportello telematico (SUAPE), entro 15 giorni dall’ultimazione dei lavori, che attesta la sussistenza ed il rispetto delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico dell’edificio e degli impianti negli stessi installati.


A chi serve?


La segnalazione certificata di agibilità (S.C.A) è indispensabile a chiunque voglia:


  • Vendere, acquistare o affittare un immobile;
  • Esercitare qualunque attività commerciale o produttiva.


L’attestazione ha validità immediata dal momento dell’invio della pratica allo Sportello Unico per le attività produttive e per l’edilizia (SUAPE).  Al Comune spetta solo una presa d’atto attraverso la produzione del relativo certificato: di fatto la responsabilità ricade sul tecnico incaricato della perizia asseverata.


Il certificato ottenuto non ha una scadenza, a meno che, non siano stati eseguiti lavori di ristrutturazioni, sopraelevazioni (totali o parziali), in questi casi l’agibilità precedente perde la sua validità e va presentata una nuova autodichiarazione.

La mancata presentazione della segnalazione certificata di agibilità, nei casi in cui è richiesta, comporta l’applicazione di una sanzione pecuniaria da € 77 a € 464



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In caso di vendita, una casa deve essere agibile, anche se il notaio non richiede la materiale allegazione del certificato, perché la sua mancanza non comporta la nullità dell’atto.


L’agibilità non incide infatti sulla commerciabilità dell’immobile e il notaio può stipulare il rogito anche in sua assenza, purché le parti siano concordi su questa condizione e ciò sia esplicitamente riportato nell’atto. Sarà suo dovere quindi verificare se l’acquirente accetta di accollarsene l’onere.


L’assenza del documento di agibilità, pur non comportando la nullità dell’atto, potrebbe comunque dare adito a una richiesta di risarcimento danni.


Nel caso di contratto di locazione, ad esempio, la mancanza del documento può giustificare la richiesta di risoluzione del contratto o di riduzione del canone.


Se la casa è vecchia, è possibile che sia presente nella documentazione disponibile quello che un tempo era chiamato certificato di abitabilità.


Fate anche attenzione a un altro aspetto: il certificato di agibilità attesta unicamente le condizioni igienico-sanitarie, di sicurezza e di risparmio energetico di un edificio, ma non la sua conformità urbanistica.


Il fatto che un edificio sia agibile quindi non esclude che vi possa essere presente un abuso edilizio.


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