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APPROFONDIMENTI

Accettazione eredità

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La qualità di erede in caso di morte di un parente non può desumersi dalla semplice dichiarazione di successione, trattandosi quest’ultima di un adempimento di natura meramente fiscale che non ha rilievo ai fini dell’assunzione della qualità di erede. Pertanto dopo l’apertura della successione è necessaria l’accettazione dell’eredità da parte del chiamato o dei chiamati all’eredità.


Accettazione dell’eredità


L’eredità si acquista con l’accettazione che è un atto volontario unilaterale mediante il quale il chiamato acquista la qualità di erede.

Il diritto di accettare l’eredità può essere esercitato entro 10 anni dal giorno dell’apertura della successione ed è irrevocabile una volta compiuto. L’accettazione ha efficacia retroattiva: il chiamato cioè diventa erede dal momento dell’apertura della successione.


L’accettazione può essere:


Espressa allorché il chiamato dichiari, in un atto pubblico o in una scrittura privata di accettare l’eredità o assuma il titolo di erede.


Tacita: quando il chiamato pone in essere qualsiasi comportamento o compia qualsiasi atto che, necessariamente presuppone la volontà di accettare e che comunque non avrebbe il diritto di compiere se non in qualità di erede. 


Un esempio di tali comportamenti:


  • La voltura catastale di uno o più beni immobili facenti parte del patrimonio ereditario
  • Le azioni poste in essere per avviare la causa di divisione dell’eredità
  • L’ipotesi in cui il chiamato decida di rinunciare alla propria quota dietro corrispettivo.




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Compravendita di immobili ereditati


In caso di compravendita di beni immobili provenienti da una successione, il notaio è tenuto prima a trascrivere l’accettazione tacita dell’eredità e poi a redigere l’atto di compravendita.


Il motivo principale per il quale è necessaria tale formalità è la tutela dell’acquirente, e dell’eventuale banca mutuante. E’, infatti, possibile che chi vende sia erede solo apparentemente e, quindi, chi acquista potrebbe subire l’azione di petizione di eredità da parte dell’erede vero ed essere tenuto, così, a restituirgli il bene.


La trascrizione dell’accettazione tacita di eredità si rende necessaria anche per rispettare il principio della continuità delle trascrizioni: in assenza della trascrizione dell’accettazione tacita di eredità, le successive trascrizioni o iscrizioni a carico dell’acquirente non producono effetto e, quindi, quest’ultimo non può far valere il proprio acquisto davanti ai terzi e l’eventuale ipoteca iscritta sul bene a favore di una banca mutuante non si costituisce, cioè non ha valore. 


Nel caso poi l’immobile sia oggetto di procedura esecutiva, il giudice dell’esecuzione, rilevando l’assenza della trascrizione dell’accettazione tacita di eredità deve dichiarare l’improcedibilità della procedura e ordinare la cancellazione del pignoramento.


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