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APPROFONDIMENTI

Il vincolo paesaggistico

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Il vincolo paesaggistico è un vincolo previsto dalla legislazione nazionale che tutela per legge le aree a maggior pregio paesaggistico. Viene disciplinato dal D.Lgs n° 42/2004 del  Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.


L’obiettivo del legislatore è quello di limitare la realizzazione di opere invasive e non armoniche con l’ambiente presente nelle zone in cui vengono pianificati gli interventi. 


Tuttavia, Il vincolo non preclude la possibilità di poter costruire, ma per qualsiasi progetto, la cui esecuzione ricada in aree tutelate, sussiste l’obbligo dei soggetti interessati di avviare un’istanza per sottoporre l’intervento alla valutazione dell’ente competente (Regione o Comune), affinché ne sia accertata la compatibilità paesaggistica e ne sia rilasciata la relativa autorizzazione. Inoltre gli stessi soggetti hanno l’obbligo di astenersi dall'avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione. L'autorizzazione paesaggistica costituisce un atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio.


Come verificare la presenza del vincolo paesaggistico


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Oltre a consultare le carte del Piano Paesaggistico Regionale (PPR) per sapere con esattezza se un’area sia sottoposta o meno a vincolo paesaggistico, il cittadino ha la possibilità di richiedere il Certificato di sussistenza di vincolo Paesaggistico all’ufficio competente nel Servizio di Tutela del Paesaggio della rispettiva Provincia o della Regione di appartenenza. Una volta appurata la presenza del vincolo paesaggistico, è necessario procedere con l’iter burocratico, che seppur in parte semplificato da alcuni anni, continua a basarsi sulla presentazione di svariati documenti da parte del cittadino.


L’autorizzazione paesaggistica è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale, l’esecuzione dei lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. Qualora i lavori siano iniziati nel corso del quinquennio di efficacia, possono essere conclusi entro e non oltre l’anno successivo la scadenza del quinquennio.




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Sono previste due tipologie di autorizzazione paesaggistica a seconda del tipo di intervento e della zona in cui esso si realizza: L’autorizzazione paesaggistica ordinaria e l’autorizzazione semplificata.


L’iter per l’autorizzazione paesaggistica ordinaria:


  •  entro 40 giorni dalla ricezione dell’istanza, l’amministrazione competente trasmette alla Soprintendenza di riferimento la proposta di autorizzazione paesaggistica;
  •  la Soprintendenza analizza la completezza della documentazione fornita ed entro il termine perentorio di 45 giorni comunica il parere di competenza;
  •  dopo 20 giorni dalla ricezione del parere, l’amministrazione rilascia l’autorizzazione paesaggistica, che ha efficacia immediata.


Sommando i tempi previsti per questo iter, si può vedere come esso possa raggiungere i 105 giorni, quindi possa durare fino a tre mesi e mezzo.

Per questo motivo, è stato introdotto il procedimento di autorizzazione semplificata, previsto per interventi di lieve entità.


L’iter per ottenere l’autorizzazione paesaggistica semplificata:


  • L’amministrazione competente, dopo aver ricevuto la richiesta, esamina la completezza della documentazione. Entro 10 giorni la invia alla rispettiva Soprintendenza. (Salgono a 40 se sono richieste integrazioni);
  • La Soprintendenza dovrà esprimere il proprio parere entro 20 giorni e inviarlo all’amministrazione telematicamente;
  • Dopo 10 giorni dalla ricezione del parere, l’amministrazione rilascerà l’autorizzazione, immediatamente efficace.


Quando non serve l'autorizzazione


Nelle aree sottoposte a vincolo è possibile realizzare interventi senza autorizzazione paesaggistica per:


  • Gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, consolidamento statico e risanamento conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici;


  • Gli interventi legati all’esercizio dell’attività agro-silvo-pastorale che non alterino lo stato dei luoghi con costruzioni edilizie e che non alterino l’assetto idrogeologico;


  • Il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste, purché previsti e autorizzati dalla normativa in materia.



"Il paesaggio è storia resa visibile"

J.B. Jackson

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